DiVento – Sportello di Comunità APS
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Costituzione – Denominazione – Sede e durata – Aderente/Socio
È costituita l’ Associazione di promozione sociale, denominata ” DiVento – Sportello di Comunità APS ” – di seguito abbreviato in Associazione, nel rispetto delle leggi che regolano il Terzo Settore e le associazioni di promozione sociale.
L’Associazione svolge prevalentemente la propria attività nell’ambito e sul territorio della Regione Sicilia e non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha struttura democratica, cariche elettive e gratuite e ha durata illimitata.
La sede dell’Associazione è a Palermo (PA) al domicilio fissato nell’atto costitutivo o che sarà variato in seguito dall’assemblea ordinaria; la variazione della stessa all’interno dello stesso comune, da parte dell’assemblea ordinaria non comporterà variazione statutaria.
L’organizzazione potrà aprire sedi operative in tutto il territorio nazionale e internazionale.
Il numero degli associati/aderenti dovrà rispettare il numero minimo stabilito dalle leggi in vigore (si consideri art. 35 comma d. lgs 117/17) mentre il numero massimo sarà illimitato; se il numero degli associati/aderenti diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno.
Articolo 2
Statuto e regolamenti
L’Associazione si basa ed è disciplinata dal presente Statuto e dai principi generali del nostro ordinamento giuridico e si attiene a criteri di assoluta trasparenza amministrativa e ai principi costituzionali. Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.
Eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto, saranno redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria degli associati, che vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
Articolo 3
Interpretazione dello Statuto e riferimenti legislativi
L’Associazione è un’istituzione autonoma e unitaria, libera, aconfessionale, apartitica, ed è regolata dalle norme del presente Statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
L’Associazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali.
Le normative di riferimento sono: artt. 2, 3, 4, 9, 18, 118 della Costituzione, la Legge 106/2016, il decreto legislativo 117/2017 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questo facenti riferimento e/o collegati, e per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al Terzo settore e all’associazionismo di promozione sociale. Ricorrendo l’iscrizione al RUNTS, titolo VI del d. lgs. 117/17, sezione b) Associazioni di promozione sociale, l’associazione inserirà l’acronimo APS nella denominazione sociale, facendone uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, inoltre potrà ulteriormente integrare la stessa con l’acronimo ETS.
Articolo 4
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso nei tempi e modi stabiliti dall’art. 9 del d. lgs. 117/17. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 5
Attività di interesse generale e attività diverse
Scopo dell’Associazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell’ambito del territorio della regione siciliana e con particolare attenzione al territorio in cui l’Associazione ha sede, tramite lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in via esclusiva o principale, della/le seguente/i attività di interesse generale prevista/e dall’articolo 5 del d. lgs 117/17, nonché delle attività secondarie e strumentali alle prime, nel rispetto dell’articolo 6 del d. lgs 117/17, secondo i limiti e i criteri definiti dallo specifico decreto del Ministero dell’economia e delle finanze:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni(lettera a, articolo 5, D. Lgs. 117/17) ;
- interventi e prestazioni sanitarie(lettera b, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa(lettera d, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106(lettera p, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata(lettera v, articolo 5, D. Lgs. 117/17); promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera a, articolo w, D. Lgs. 117/17);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.(lettera z, articolo 5, D. Lgs. 117/17).
Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione intende sviluppare le seguenti attività, così ripartite:
Area assistenziale
– concorrere, sia direttamente sia attraverso la costituzione di cooperative sociali, all’organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali volti a promuovere e garantire l’attuazione dei diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità, la coesione sociale e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione, attivando a tal fine servizi e interventi di supporto in favore delle persone, di qualsiasi nazionalità, in stato di bisogno (lett. a);
– organizzare, istituire o gestire mense e centri di distribuzione viveri e beni di prima necessità per gli indigenti e gli extracomunitari (lett. u- z);
– offrire un servizio di supporto e assistenza ai soggetti svantaggiati accogliendoli temporaneamente presso le strutture a disposizione dell’associazione, con accoglienza presso le mense, le case famiglie o i centri notturni, finalizzato alla ricerca di una sistemazione autonoma (lett.q-z).
Area sanitaria
– interventi di natura psicologica, psicoterapeutica e/o psicoeducativa.
Area culturale
– costituire un osservatorio per il monitoraggio dei fenomeni migratori, la raccolta e l’aggiornamento dei relativi dati e creare un centro studi per l’elaborazione e la diffusione dei medesimi oltre che a supporto di tutte le iniziative (lett. i);
– assicurare la più ampia diffusione delle iniziative di volontariato e delle attività dell’associazione attraverso mostre, seminari, convegni di studio, prodotti editoriali, pubblicazioni cartacee o multimediali, anche a mezzo web, nonché attraverso la partecipazione a produzioni cinematografiche (lett. i);
– organizzare corsi di aggiornamento per i propri associati e/o volontari, per terzi sempre nell’adempimento delle proprie finalità istituzionali (lett. i);
– promuovere la cultura della cittadinanza sociale e dell’integrazione nonché il dialogo interculturale tra i popoli (lett. v);
– stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzione, accreditamento con Enti e imprese pubblici e/o privati nonché con associazioni, e organizzazioni della società civile, nazionali e internazionali, per la promozione e l’affermazione dei diritti della persona, favorendo lo sviluppo di azioni di solidarietà politica, economica, sociale e culturale (lett. w);
– programmare attività di valorizzazione del patrimonio storico ed artistico della città di Palermo, mettendone in risalto vivacità multietnica, storie di migrazione e di nuove identità, di scambi culturali e impegno civile (lett. k);
– presentare progetti di cooperazione nazionale e internazionale finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, promozione della pace e della giustizia a favore delle relazioni solidali e paritarie tra i popoli (lett. n);
Area educativa
– azioni volte a contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa, attivando percorsi di formazione extra-scolastica (lett. l);
– laboratori didattici e creativi (lett. l);
– attività sportive e dilettantistiche (lett. t).
Area orientamento al lavoro e formazione professionale
– azioni di orientamento per l’accesso al mercato del lavoro, istruzione e formazione professionale, con particolare attenzione all’inserimento sociale e lavorativo dei cittadini stranieri;
– mappatura delle competenze, redazione dei cv, ricerca lavoro attraverso i principali canali online;
– diritti e doveri del lavoratore ed attività di intermediazione con datore di lavoro e selezione dei candidati;
-promuovere borse di studio e tirocini formativi e organizzare, previo accordo con istituti universitari e/o con imprese pubbliche e/o private stage in Italia e all’estero;
– organizzare corsi di formazione, di lingua italiana, di lingua straniera.
L’Associazione impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con l’associazionismo di promozione sociale.
Articolo 6
Affiliazioni e collaborazioni
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà aderire e/o associarsi a enti o associazioni nazionali – europee – internazionali – o enti privati, nonché reti associative purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi.
L’Associazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi nonché dalle altre leggi in materia.
Articolo7
Il volontario
Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune tramite l’Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività di volontariato non può essere occasionale e i volontari, saranno iscritti in un apposito registro.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo o di altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Al volontario possono essere rimborsate dall’ Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario; le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione nei limiti e nelle modalità previste dall’art. 17 comma 4 d. lgs 117/17. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
Articolo 8
Dipendenti e collaboratori autonomi
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda; del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.
GLI ADERENTI ALL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Associati
Possono essere associati tutte le persone fisiche che condividono le finalità e le attività associative e che partecipano alle stesse con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
I soggetti che intendono associarsi, potranno fare domanda per iscritto, rivolta al Consiglio Direttivo dell’Associazione, nella quale dovranno:
- indicare i propri dati anagrafici completi e la residenza, il titolo di studio e/o altri titoli significativi;
- la professione o l’occupazione abituale e le esperienze fatte, nonché proporsi per le attività che intendono svolgere in seno all’Associazione in base alle proprie attitudini, capacità e formazione;
- dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- impegnarsi a versare la quota di ammissione nonché i contributi associativi annuali nei tempi stabiliti dall’Assemblea.
La deliberazione del Consiglio Direttivo, presa in base a criteri non discriminatori, è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
L ‘organo competente, ai sensi del comma 2 art. 23 d. lgs 117/17, deve entro sessanta giorni motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci, l’assemblea.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 11. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Articolo 10
Diritti degli Associati
Gli associati hanno diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi facendone richiesta scritta, anche non motivata.
Articolo 11
Doveri degli Associati
Gli associati si obbligano a:
- corrispondere le quote associative deliberate annualmente nei tempi e negli importi stabiliti dall’Assemblea;
- osservare lo Statuto, le delibere e gli orientamenti adottati dai competenti organi sociali;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all’attività sociale, alle riunioni alle assemblee dell’Associazione nelle forme e nei modi stabiliti dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
- non attuare comportamenti in contrasto e/o pregiudizievoli nei confronti l’Associazione;
- prestare l’impegno volontario preventivamente concordato in modo personale, spontaneo e gratuito.
Articolo 12
Recesso decadenza ed esclusione degli Associati
Tutti gli associati potranno recedere in qualsiasi momento dall’Associazione, ai sensi e a norma dell’art. 24 del Codice Civile.
Gli associati:
- sono dichiarati decaduti:
- in caso di morte;
- in caso di dichiarazione di fallimento, a far data dalla relativa sentenza;
- in caso di condanne penali, quando hanno perso la capacità civile per reati comuni o quando compiano atti che ledano l’onorabilità e il decoro dell’Associazione o che siano incompatibili con l’appartenenza a essa;
- sono dichiarati esclusi i soci:
- inadempienti agli obblighi fissati dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
- dopo l’assenza non giustificata a due sedute consecutive dell’Assemblea;
- per non avere effettuato il versamento della quota associativa annua;
- per indegnità espressa dal Consiglio Direttivo.
L’esclusione del socio, dopo parere espresso dal Consiglio Direttivo, che dev’essere comunicato al soggetto interessato dal provvedimento, è deliberata dall’assemblea; il socio oggetto del parere di esclusione ha il diritto di chiedere, entro dieci giorni dal ricevimento del parere di esclusione, di essere sentito in assemblea, ovvero di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni. In attesa di tale delibera e per i casi più gravi, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere il socio sino alla decisione assembleare, salve le norme di legge non derogabili in materia. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
GLI ORGANI SOCIALI
Articolo 13
Organi Sociali
Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente.
Organi istituiti se obbligo di legge:
• Organo di controllo (quando obbligo di legge – ai sensi dell’ art. 30 d. lgs. 117/17);
- Revisore/società di revisione legale dei conti (quando obbligo di legge – ai sensi dell’ art. 31d. lgs. 117/17).
Tutte le cariche sociali sono elettive, salvo i casi previsti dal d. lgs. 117/17; tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30, comma 5 d. lgs. 117/17 che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività’ prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Articolo 14
Assemblea degli associati
L’assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con le quote associative.
La partecipazione dell’associato è personale o per delega; ogni associato potrà essere portatore al massimo di tre deleghe, quando la compagine associativa non supera i 500 soci, 5 quando li supera.
L’Assemblea è convocata dal presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l’ora e il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.
L’assemblea può essere convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci e, in tal caso, il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.
L’assemblea ordinaria va riunita, almeno una volta all’anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio e delle conseguenti e susseguenti incombenze e decisioni.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, o rappresentati mediante regolare delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega, e aventi diritto al voto.
L’intervento all’assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché si possa verificare l’identità dell’associato che partecipa e la certezza della modalità di espressione di voto; relativamente alla possibilità del voto per corrispondenza o in via elettronica vale quanto stabilito dall’articolo 24 comma 4 del d. lgs 117/17.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto o rappresentati mediante regolare delega, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 21 del Codice Civile per gli amministratori.
L’assemblea ha i seguenti compiti:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina il Presidente del Consiglio Direttivo, se non demanda tale compito al Consiglio Direttivo stesso;
- approva il programma generale delle attività;
- stabilisce l’ammontare della quota associativa e/o di eventuali contributi da richiedere agli associati;
- nomina e revoca, quando obbligatorio l’organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Articolo 15
Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria va convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto o per lo scioglimento/trasformazione/fusione/scissione dell’Associazione e per la nomina di eventuali liquidatori e la successiva destinazione del patrimonio sociale residuo.
A norma dell’art. 21 del C.C. la delibera dell’assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto e, per le modifiche statutarie, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei soci rappresentati mediante regolare delega. Per lo scioglimento dell’Associazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Articolo 16
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali stabiliti da quest’ultima, risponde direttamente all’assemblea la quale può revocarlo con motivazione. È composto da un minimo di tre (3) membri a un massimo di undici (11) membri detti consiglieri. Esso può avvalersi, nei limiti ed ai sensi degli articoli 1 e 7 dello statuto e con il solo diritto di parola, anche di esperti o specialisti di particolari settori che collaborano con l’Associazione.
Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l’anno e anche ogni volta che il presidente ritiene di doverlo convocare.
Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti in tal caso, il presidente deve provvedere, con le stesse modalità di cui al superiore comma 3 del presente articolo, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro cinque giorni dalla convocazione salvo un minor tempo in caso d’urgenza.
Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti ovvero di almeno due se composto da tre membri, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Il Consiglio è comunque regolarmente costituito quando, anche senza convocazione, sono presenti il presidente, tutti consiglieri e, sempre che nessuno si opponga alla discussione degli argomenti da trattare.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
Tra gli altri il Consiglio Direttivo ha i seguenti principali compiti:
- quando delegato dall’assemblea, eleggere tra i suoi membri il Presidente;
- eleggere il Vice Presidente;
- assumere il personale nel limite e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 117/17;
- nominare, ravvisandosene la necessità, un segretario e/o tesoriere tra i propri membri;
- formulare i programmi dell’attività sociale e stilare i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
- fissare le norme o i regolamenti da proporre all’assemblea per il funzionamento dell’Associazione;
- programmare, coordinare e attuare tutte le attività associative in esecuzione al programma generale approvato dall’assemblea;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal
Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
Nel caso in cui, nel corso del mandato, venisse a mancare per qualsiasi causa, uno dei suoi componenti, il Consiglio potrà cooptare, dal primo dei non eletti, un nuovo consigliere che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio medesimo.
Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a due sedute consecutive ovvero perdano la qualità di associato o si trovino in una o più condizioni previste dall’articolo 11 del presente statuto. Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri dovrà essere convocata al più presto l’assemblea dei soci per il rinnovo dell’intero Consiglio.
Articolo 17
Il Presidente
Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente e in assenza del vice presidente, dal componente del Consiglio, più anziano per iscrizione all’Associazione.
Articolo 18
Segretario
Il segretario, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti
compiti:
- provvede/collabora alla tenuta e all’aggiornamento dei libri sociali obbligatori di cui all’articolo 24;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
Articolo 19
Tesoriere
Il tesoriere, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti
compiti:
- provvede/collabora alla contabilità, alla conservazione della documentazione relativa nonché alla predisposizione dello schema del progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, come da articoli 13, 14, 16 e 87 d. lgs 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.
Articolo 20
Servizio civile
Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli l’Associazione prevede, in conformità alle leggi vigenti, la possibilità di inserimento di volontari in servizio civile mediante convenzione diretta o indiretta attraverso Enti convenzionati.
Articolo 21
Durata delle cariche
Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.
LE RISORSE ECONOMICHE
Articolo 22
Indicazione delle Risorse Economiche
Le associazioni di promozione sociale possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché da quanto altro previsto dal d. lgs. 117/17, in particolare artt. 6, 7, 56, 79 e 85.
L’Associazione potrà acquistare o accettare in donazione o comodato d’uso, beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività godendone i frutti.
Il Patrimonio associativo (beni mobili registrati acquistati o acquisiti, beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, donazioni, e con beneficio d’inventario dai lasciti testamentari, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione impiegherà eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie, è vietata la distribuzione, anche indiretta (art. 8 d. lgs 117/17), degli stessi a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo 23
Quota sociale
La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’assemblea ed è annuale. La quota non è frazionabile se non per deliberazione dell’assemblea e non ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione, non possono esercitare il diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali, o se eletti, da queste decadono.
Articolo 24
Convenzioni
Le convenzioni tra le amministrazioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale sono disciplinate dal d. lgs. 117/17 e possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell’intervento volontario, il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all’articolo 18 del d. lgs. 117/17, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell’effettività’ delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività’ oggetto della convenzione.
SCRITTURE CONTABILI, BILANCI, LIBRI SOCIALI
Articolo 25
Scritture contabili, bilancio, bilancio sociale, libri sociali
Per le scritture contabili, il bilancio, il bilancio sociale e i libri sociali obbligatori si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 87 del d. lgs 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia.
Articolo 26
Organo di controllo
L’assemblea, quando previsto per legge (art. 30 d. lgs. 117/17), delibera l’istituzione di un organo di controllo monocratico ovvero di un organo di controllo collegiale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs 117/17, ed attesta che il bilancio sociale, laddove necessario, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del d. lgs 117/17. Il bilancio sociale da’ atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Articolo 27
Revisione legale dei conti
Salvo quanto previsto dall’articolo 25, l’assemblea, quando previsto per legge (art. 31 d. lgs. 117/17) deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
ALTRI ORGANI
Articolo 28
Collegio arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci stessi, questa potrà essere devoluta, su richiesta concorde delle parti, alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex aequo et bono” e senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina e fatto salvo il contraddittorio.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Palermo , il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
Articolo 29
Comitato Scientifico
L’assemblea, ricorrendone necessità operative, potrà deliberare l’istituzione di un comitato scientifico quale organo di consulenza del Consiglio Direttivo e come tale i suoi componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo stesso. Compito del Comitato Scientifico è assistere il Consiglio Direttivo nelle scelte sulle attività da svolgere per il raggiungimento dei fini sociali. Il numero dei componenti e le modalità del suo funzionamento sono stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto dell’art 17 d. lgs. 117/17.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 30
Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore (RUNTS) continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore. L’associazione assumerà nella denominazione sociale l’acronimo APS successivamente per effetto dell’iscrizione nel registro regionale delle APS o se istituito nel RUNTS.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico e del codice civile.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. Tutti gli aspetti trattati dal d. lgs. 117/17 non applicabili in via diretta ed immediata, nonché tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo. In caso di controversia giudiziaria si riconosce competente il Foro di Palermo.